Art. 23 LPP dal 2023
Art. 23 Sezione 3: Prestazioni d’invalidit (1) Diritto alle prestazioni
Hanno diritto alle prestazioni d’invalidit le persone che:a. nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacit di lavoro la cui causa ha portato all’invalidit ;b. in seguito a un’infermit congenita presentavano un’incapacit al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attivit lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacit al lavoro la cui causa ha portato all’invalidit si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;c. diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA (2) ), presentavano un’incapacit al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attivit lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacit al lavoro la cui causa ha portato all’invalidit si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2004 1677]; [FF 2000 2341]).
(2) [RS 830.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.