Art. 23 LFPr dal 2024

Art. 23 Corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede
1 I corsi interaziendali e i corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede servono a trasmettere e ad acquisire le competenze di base. Completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica, se la futura attivit professionale lo esige.
2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni provvedono affinché l’offerta di corsi interaziendali e di corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede sia sufficiente.
3 La frequentazione dei corsi è obbligatoria. Su domanda dell’operatore della formazione professionale pratica, i Cantoni possono esentare le persone in formazione dalla frequentazione dei corsi se i contenuti della formazione sono dispensati in un centro di formazione aziendale o in una scuola d’arti e mestieri.
4 Coloro che tengono corsi interaziendali o propongono offerte equivalenti possono esigere dalle aziende di tirocinio o dalle istituzioni di formazione un’adeguata partecipazione alle spese. Per evitare distorsioni della concorrenza, le organizzazioni del mondo del lavoro che tengono tali corsi o offerte possono esigere dalle aziende non affiliate una maggiore partecipazione alle spese.
5 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e l’ampiezza della partecipazione alle spese.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Anwendung im Verwaltungsgericht
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
AG | AGVE 2013 99 | AGVE - Archiv 2013 Berufsbildung 513 II. Berufsbildung 99 Schulortszuweisung Lehrbetriebe haben nur ausnahmsweise ein eigenes... | Beruf; Berufs; Kanton; Lernende; Bundes; Leistung; Lernenden; Angebot; Beschwerdeführer; Beschwerdeführers; Leistungsvereinbarung; Berufsbildung; Blockkurse; Schule; Fachkurse; Interesse; Berufsfachschule; Ausbildung; Besuch; Bildung; Regierungsrat; Betrieb; Kantone; Bundesamt; Schulort; Blockkursen; Verein; Recht |