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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 222b OETV dal 2022

Art. 222b Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222b (1) Disposizioni transitorie relative alla modifica del 6 settembre 2000

1 La direttiva n. 71/320/CEE relativa alla frenatura di cui agli articoli 103 e 189 nonché nell’allegato 7 si applica, nel tenore della direttiva n. 98/12/CE ai veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° gennaio 2001, come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001.

2 Le disposizioni dell’articolo 44 capoverso 3 riguardante la targhetta del costruttore, dell’articolo 109 capoverso 4 e dell’articolo 192 capoverso 2 sul collocamento delle luci di ingombro, si applicano ai veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° gennaio 2001, come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° gennaio 2002.

3 Le disposizioni dell’articolo 118a capoverso 1 concernente le luci di fermata sui trattori agricoli e del numero 51 dello schema I dell’allegato 10 (fari, indicatori di direzione lampeggianti e catarifrangenti) sull’angolo di visibilit? degli indicatori di direzione lampeggianti si applicano ai veicoli importati o costruiti a contare dal 1° gennaio 2001.

4 Le disposizioni dell’articolo 161 capoverso 1bis sulla tolleranza della velocit? massima si applicano ai veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° ottobre 2004 come anche per la prima immatricolazione dei veicoli importati o costruiti a contare dal 1° ottobre 2005.

5 Per l’applicazione dei disciplinamenti internazionali di cui nell’allegato 2 vigono – nella misura in cui nelle presenti disposizioni transitorie non siano previsti altri termini – le disposizioni transitorie contenute nei rispettivi disciplinamenti, dove per l’immatricolazione fa stato il momento dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

6 I veicoli a motore agricoli gi? in circolazione che superano la larghezza di 2,55 m soltanto a causa degli pneumatici larghi montati, devono essere ammessi come veicoli speciali fino al 30 settembre 2001 (allegato 3 n. 311).

7 Il numero 211a dell’allegato 5 (fumo e gas di scarico) si applica a motori usati nei o sui veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° gennaio 2001 come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001.

(1) Introdotto dal n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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