Art. 222 LEF dal 2025

Art. 222 Obbligo
d’informare e di mettere a
disposizione (1)
1 Il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP (2) ), a indicare tutti i suoi beni all’ufficio d’esecuzione e a metterli a sua disposizione.
2 Se il fallito è morto o latitante, tale obbligo incombe, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 1 CP), a tutte le persone adulte che convivevano con lui.
3 Le persone menzionate ai capoversi 1 e 2 devono, a richiesta dell’ufficiale, aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chiedere l’aiuto dell’autorità di polizia.
4 I terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare e di mettere a disposizione del fallito.
5 Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del fallito.
6 L’ufficio dei fallimenti ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) RS 311.0
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