Art. 221 CPP dal 2024
Art. 221 Presupposti
1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che:a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verit ; oc. (1) minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver gi commesso in precedenza reati analoghi.
1bis La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se:a. l’imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrit fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; eb. vi è il pericolo serio e imminente che l’imputato commetta un grave crimine analogo. (2)
2 La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente. (1)
(1) (3)
(2) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 468]; [FF 2019 5523]).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 468]; [FF 2019 5523]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.