Art. 22 LDA dal 2023

Art. 22 Ritrasmissione di opere diffuse
1 Il diritto di far vedere o udire, simultaneamente e senza modifiche, opere diffuse, oppure di ritrasmetterle nel corso della ritrasmissione di un programma d’emissione può essere esercitato solo dalle societ di gestione autorizzate.
2 È lecito ritrasmettere opere mediante installazioni tecniche destinate ad un numero limitato di utenti, quali impianti che coprono un edificio plurifamiliare o un complesso residenziale.
3 Il presente articolo non si applica alla ridiffusione di programmi della televisione per abbonamento o di programmi che non possono essere captati in Svizzera.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.