Art. 22 OLL1 dal 2023
Art. 22 Sezione 3: Durata massima della settimana lavorativa Prolungamento con compensazione
(art. 9 cpv. 3 LL)
1 La durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore può essere prolungata di quattro ore al massimo purché essa non venga superata nella media semestrale:a. in caso di attivit esposte a interruzioni di lavoro dovute a intemperie; oppureb. nelle aziende con attivit sottoposta a notevoli fluttuazioni stagionali.
2 Per i lavoratori con una settimana di cinque giorni in media nell’anno civile, la durata massima della settimana lavorativa di 45 ore può essere prolungata:a. di due ore, purché la durata massima non venga superata in media su otto settimane; oppureb. di quattro ore, purché la durata massima non venga superata in media su quattro settimane.
3 Il datore di lavoro, senza permesso dell’autorit , può ordinare il prolungamento della durata massima della settimana lavorativa di cui ai capoversi 1 o 2, se il lavoro non è regolato da un orario soggetto a permesso.
4 Se il rapporto di lavoro è di durata limitata, la media della durata massima della settimana lavorativa di cui al capoverso 1 o 2 deve essere rispettata per la durata del rapporto di lavoro, purché questo duri meno dei periodi di compensazione menzionati nei capoversi 1 e 2.
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