Art. 217 CPP dal 2023
Art. 217 Sezione 3: Arresto provvisorio Ad opera della polizia
1 La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi:a. è colto in flagranza di crimine o di delitto o sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato;b. è colpito da mandato di cattura.
2 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, è indiziato di un crimine o di un delitto.
3 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colto in flagranza di contravvenzione o sorpreso immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione se:a. non declina le sue generalit ;b. non abita in Svizzera e non fornisce immediatamente una garanzia per la multa prevedibile;c. l’arresto è necessario per impedire che commetta altre contravvenzioni.
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