OR Art. 216c -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 216c OR dal 2025
Art. 216c Diritti di prelazione I. Caso di prelazione (1)
1 Il diritto di prelazione può essere fatto valere in caso di vendita del fondo, come pure in occasione di qualsiasi altro negozio che equivalga economicamente a una vendita (caso di prelazione).
2 Non costituiscono casi di prelazione segnatamente l’attribuzione a un erede nella divisione successoria, l’incanto forzato e l’acquisto per l’adempimento di un compito pubblico.
(1) Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 ([RU 1993 1404]; [FF 1988 III 821]).
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