CPM Art. 216 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 216 CPM dal 2023

Art. 216 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 216 Prescrizione

1 Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell’azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all’autore.

2 Il periodo di tempo decorso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è computato.


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