Art. 213 CPC dal 2025

Art. 213 Mediazione Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione
1 Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione.
2 La richiesta dev’essere formulata nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di conciliazione.
3 Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.