Art. 211a LEF dal 2023

Art. 211a di durata (1)
1 Le pretese risultanti da contratti di durata possono essere fatte valere come crediti a partire dalla dichiarazione di fallimento, ma non oltre il primo termine di disdetta utile o la scadenza del contratto di durata determinata. Gli eventuali vantaggi conseguiti dal creditore durante tale periodo gli sono imputati.
2 Se la massa del fallimento ha beneficiato di prestazioni derivanti da contratti di durata, i relativi crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono considerati debiti della massa.
3 È fatta salva la continuazione di un rapporto contrattuale a titolo personale da parte del debitore.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.