CPM Art. 210 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 210 CPM dal 2025

Art. 210 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 210 Procedura e decisione

1 Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d’appello e dinanzi al Tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della PPM (1) sulla pubblicità e sulla polizia delle sedute (art. 48–50), sugli atti preparatori per il dibattimento, sul dibattimento e sulla sentenza (art. 124–154). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3, 149 capoverso 1 e 150 PPM (2) non sono applicabili. Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall’articolo 179 PPM.

2 Il ricorrente può avvalersi di un consulente. L’obbligo di comparire è retto dall’articolo 130 capoverso 3 PPM.

3 La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono l’atto di accusa.

4 L’uditore non partecipa alla procedura. L’autorità incaricata della punizione e l’autorità di reclamo possono essere sentite verbalmente o per scritto.

5 La sezione del tribunale militare d’appello decide essa stessa nel merito. Se i vizi di procedura non possono essere sanati, essa rinvia la causa all’autorità precedente per una nuova decisione. Su richiesta del ricorrente, si può prescindere dal rinvio.

6 La pena pronunciata non può essere aggravata. L’articolo 208 capoverso 3 è applicabile per analogia.

7 La decisione è definitiva.

(1) RS 322.1
(2) Nuova espr. giusta il n. I della la LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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