Art. 21 LAINF dal 2024

Art. 21 Cura medica dopo la determinazione della rendita
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2 L’assicuratore può ordinare il ripristino della cura medica. … (1)
3 In caso di ricadute e di postumi tardivi o se l’assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese (art. 10 a 13). Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all’indennit giornaliera calcolata in base all’ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica.
(1) Per. abrogato dall’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.