Art. 21 ORC dal 2025

Art. 21 Firme
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2 Se firma presso l’ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d’identità o carta di soggiorno svizzera validi. L’ufficio del registro di commercio legalizza la firma. (2)
3 Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettere e e j FiEle (3) . (4)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
(3) RS 943.03
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.