LPP Art. 21 - Ammontare della rendita

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 21 LPP dal 2022

Art. 21 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 21 (1) Ammontare della rendita

1 Alla morte dell’assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d’invalidit cui avrebbe avuto diritto l’assicurato.

2 Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidit , la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidit versata.

3 Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124a CC (2) non entrano nell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidit versata secondo il capoverso 2. (3)

4 Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi. (3)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
(2) RS 210
(3) (4)
(4) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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