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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 20a LPP dal 2023

Art. 20a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 20a (1) Altri beneficiari

1 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20 (2) , i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

  • a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall’assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
  • b. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;
  • c. in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione
  • 1. dei contributi pagati dall’assicurato, o
  • 2. del 50 per cento del capitale di previdenza.
  • 2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (2) Ora: art. 19, 19a e 20

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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