Art. 207 LIFD dal 2025

Art. 207 Riduzione dell’imposta in caso di liquidazione di società immobiliare
1 L’imposta sull’utile in capitale ottenuto da una società immobiliare costituita innanzi l’entrata in vigore della presente legge, all’atto del trasferimento di un immobile all’azionista, è ridotta del 75 per cento se la società viene sciolta.
2 L’imposta sull’eccedenza di liquidazione ottenuta dall’azionista è ridotta nella stessa proporzione.
3 La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2003. (1)
4 Se l’azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell’immobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l’imposta sull’utile di capitale della società è ridotta del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all’azionista deve essere iscritto nel registro fondiario il 31 dicembre 2003 al più tardi. A queste condizioni, l’imposta sul ricavato della liquidazione ottenuto dall’azionista è ridotta nella stessa proporzione. (2)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).(2) Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).
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