Art. 205 CCS dal 2022

Art. 205 1. In genere
1 Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell’altro.
2 Se un bene è in compropriet , il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.
3 I coniugi regolano i loro debiti reciproci.
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