LEF Art. 202 -

Einleitung zur Rechtsnorm LEF:



Art. 202 LEF dal 2025

Art. 202 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 202 Cessione del credito o restituzione del prezzo

Ove il fallito abbia venduto cose altrui e al tempo della dichiarazione di fallimento non ne abbia ancora riscosso il prezzo, il proprietario precedente, rimborsando la massa di quanto ha diritto d’esigere sulle medesime, può domandare la cessione del credito verso il compratore o la restituzione del prezzo pagato nel frattempo all’amministrazione del fallimento.


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