CPM Art. 200 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 200 CPM dal 2025

Art. 200 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 200 Del procedimento disciplinare Accertamento dei fatti, diritto di difesa dell’incolpato

1 Devono essere chiarite il più rapidamente possibile la natura e le circostanze della mancanza di disciplina, segnatamente i fatti, il grado della colpa, i moventi, le condizioni personali e la condotta militare dell’incolpato. L’incolpato è sentito e le sue dichiarazioni sono verbalizzate. Dev’essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Fuori del servizio, l’audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.

2 All’inizio dell’interrogatorio si espongono all’incolpato i fatti che gli sono contestati. Se lo scopo del procedimento non ne risulta compromesso, all’incolpato è concesso di essere presente all’audizione delle persone chiamate a dare informazioni come pure alle ispezioni oculari.

3 Tutte le circostanze a carico e a discarico devono essere indagate con ugual diligenza. Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.

4 L’incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardato il procedimento.

5 Se l’incolpato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno nell’istruzione.

6 Prima di pronunciare la decisione disciplinare, si deve dare all’incolpato la possibilità di esaminare gli atti e di esprimersi in merito.

7 Se la facoltà di punire spetta al comandante, quest’ultimo può ricorrere, nell’ambito dell’accertamento dei fatti, all’assistenza di un militare idoneo. Il comandante però non è autorizzato a delegare l’audizione conclusiva dell’incolpato, la commisurazione della pena e la notificazione della decisione disciplinare.


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