LPPC Art. 20 - Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 20 LPPC dal 2025

Art. 20 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga

1 La Confederazione e i Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nonché con terzi.

2 La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro alimentazione elettrica.

3 La Confederazione assicura il funzionamento dell’intero sistema.

4 I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione e della sicurezza della loro alimentazione elettrica.

5 Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici.

6 Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per Cantoni e terzi ed emanare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema.

7 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all’abbandono o alla sostituzione del sistema.

8 La Confederazione, singoli Cantoni e terzi possono realizzare un sottosistema nell’ambito di un progetto pilota. Il Consiglio federale disciplina le condizioni del progetto pilota. L’UFPP assicura il coordinamento.


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