Art. 1b LStup dal 2023

Art. 1b (1) Rapporto con la legge sugli agenti terapeutici
Agli stupefacenti utilizzati come agenti terapeutici si applicano le disposizioni della legge del 15 dicembre 2000 (2) sugli agenti terapeutici. Le disposizioni della presente legge sono applicabili in quanto la legge sugli agenti terapeutici non preveda alcuna normativa o preveda una normativa meno estesa.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).(2) RS 812.21
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.