CPS Art. 197 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 197 CPS dal 2026

Art. 197 Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 197 Pornografia (1)

1

 Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

 Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

3

 Chiunque recluta un minorenne per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

4

 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. (2)

5

 Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. (2)

6

 Nel caso di reati a tenore dei capoversi 4 e 5 gli oggetti sono confiscati.

7

 ... (4)

8 Chiunque fabbrica, possiede, consuma oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 raffiguranti un minorenne o li rende accessibili al minorenne raffigurato, è esente da pena se:

  • a.

    il minorenne vi ha acconsentito;

  • b.

    la persona che fabbrica oggetti o rappresentazioni non dà o promette alcuna rimunerazione; e

  • c.

    la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. (2)

  • 8bis

     Sono esenti da pena i minorenni che fabbricano, possiedono o consumano oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano o rendono accessibili tali oggetti o rappresentazioni ad un’altra persona con il suo consenso.La persona che possiede e consuma gli oggetti o le rappresentazioni che le sono resi accessibili è esente da pena se:

  • a.

    non dà o promette alcuna rimunerazione;

  • b.

    le persone coinvolte si conoscono personalmente; e

  • c.

    le persone coinvolte sono maggiorenni o, nel caso in cui almeno una persona sia minorenne, la differenza d’età non eccede i tre anni. (6)

  • 9

     Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei capoversi 1–5 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

    (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
    (2) (3)
    (3) (5)
    (4) Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).
    (5) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).
    (6) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).

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