OR Art. 196a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 196a OR dal 2025

Art. 196a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 196a Beni culturali (1)

Per i beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003 (2) sul trasferimento dei beni culturali l’azione di garanzia in caso di evizione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.

(1) Introdotto dall’art. 32 n. 2 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
(2) RS 444.1

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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