CCS Art. 196 - Disposizioni transitorie secondo il decreto federale
Art. 196 CCS dal 2024

Art. 196 Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie secondo il decreto federale Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito. 1 Per l’utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno. 2 La tassa ammonta a:
del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale (1) Fr. 650 2000 3000 4000 650 1500 2000 650
3 L’ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.
4 Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 1958 (2) sulla circolazione stradale.
5 Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l’anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l’ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.
6 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all’estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.
7 In via legislativa si potr rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.
8 Il presente articolo ha effetto sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997 (3) concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocit e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.
2 Fino alla conclusione della rimunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all’articolo 87a capoverso 2, i mezzi di cui all’articolo 86 capoverso 2 lettera e sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all’articolo 86 capoverso 2. (4)
3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all’articolo 87a capoverso 2. (8)
4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante leggi federali. Occorre provare la necessit e la realizzabilit di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nella legge federale. L’Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d’impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.
5 La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso 1.
Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d’esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare.
Fino all’emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.
1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.
2 La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.
Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l’esistenza di parti significative di un determinato ramo dell’industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l’apertura di nuovi esercizi pubblici.
1 Sino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale disciplina i particolari.
2 Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge del 13 marzo 1964 (10) sul lavoro.
Gli assicurati che appartengono alla generazione d’entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell’importo del loro reddito, entro 10–20 anni dall’entrata in vigore di quest’ultima.
La facolt di riscuotere l’imposta federale diretta decade alla fine del 2035.
1 La facolt di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2035. (13)
2
3 Il provento dell’aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione invalidit . (15)
4 Per garantire il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l’articolo 25 della legge del 12 giugno 2009 (18) sull’IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l’aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030. (8)
5 Il provento dell’aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all’articolo 87a. (8)
(2) RS 741.01
(3) RS 641.81
(4) (5)
(5) (6)
(6) (7)
(7) Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825 7467, 2017 2961).
(8) (19)
(9) L’art. 106 ha un nuovo testo dall’11 mar. 2012, le disp. trans. sono prive d’oggetto.
(10) RS 822.11
(11) (22)
(12) L’art. 126 ha un nuovo testo dal 2 dic. 2001, le disp. trans. sono prive d’oggetto.
(13) (16)
(14) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
(15) (17)
(16) Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 – RU 2019 769; FF 2016 5609, 2017 3611, 2018 2297).
(17) Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 – RU 2010 3821; FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).
(18) RS 641.20
(19) (20)
(20) Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).
(21) Abrogato dalla votazione popolare del 4 mar. 2018, con effetto dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 – RU 2019 769; FF 2016 5609, 2017 3611, 2018 2297).
(22) Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.