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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 193 OETV dal 2022

Art. 193 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 193 Dispositivi di illuminazione facoltativi

1 Sono autorizzati i seguenti dispositivi complementari: (1)

  • a. (2) due luci di fermata e due luci di posizione, se non sono prescritte, come anche due luci di ingombro visibili davanti e due visibili dietro nonché luci di ingombro laterali;
  • b. una o due luci di retromarcia;
  • c. catarifrangenti visibili lateralmente come anche luci di ingombro laterali;
  • d. una luce per illuminare la sigla distintiva di nazionalit? ;
  • e. un’illuminazione del compartimento riservato ai passeggeri o al carico, purché non disturbi gli altri utenti della strada;
  • f. luci di avvertimento lampeggianti;
  • g. sui rimorchi adibiti al trasporto di persone nel servizio di linea: cartelli illuminati indicanti il percorso e la destinazione;
  • h. luci gialle di pericolo (vigono le condizioni dell’art. 110 cpv. 3 lett. b);
  • i. uno o due fari fendinebbia;
  • k. (3) luci di avvertimento lampeggianti per contrassegnare piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2) come anche luci di avvertimento lampeggianti su cavalletti o dispositivi analoghi che, in posizione di lavoro, sporgono dal contorno del veicolo;
  • l. catarifrangenti non triangolari, se sono incorporati con un dispositivo di illuminazione posteriore;
  • m. luci per illuminare i lavori, se con il veicolo sono eseguiti lavori che le rendono necessarie;
  • n. (4) una luce di fermata supplementare (art. 75 cpv. 4) o due luci di fermata supplementari collocate in alto (l’allegato 10 n. 322 non è applicabile);
  • o. (5) due indicatori supplementari di direzione lampeggianti collocati in alto (l’allegato 10 n. 21 e 322 non è applicabile);
  • p. (5) due luci di coda supplementari collocate in alto, se non sono montate le luci di ingombro corrispondenti (i n. 21 e 322 dell’allegato 10 non sono applicabili);
  • q. (7) sui veicoli delle categorie O di lunghezza superiore a 6 m: oltre alle luci di retromarcia, una o due luci di retromarcia supplementari visibili posteriormente o trasversalmente con un angolo massimo di 15 gradi; queste devono poter essere accese soltanto se la luce di posizione del veicolo trattore è inserita;
  • r. (8) sui rimorchi nel servizio di linea: cartelli illuminati indicanti il percorso e il luogo di destinazione;
  • s. (9) nel punto più esterno possibile da entrambi i lati, una o due luci gialle non abbaglianti, visibili da entrambi i sensi di marcia (art. 31 cpv. 2 ONC (10) );
  • t. (11) sui rimorchi della polizia, del servizio doganale, del servizio antincendio, della protezione civile e del servizio sanitario nonché sui rimorchi periodicamente impiegati per la manutenzione delle strade: pannelli a messaggio variabile illuminati o luminescenti.
  • 2 I catarifrangenti posteriori dei rimorchi possono essere costituiti da un rivestimento retroriflettente e devono avere la forma di un triangolo equilatero con un vertice verso l’alto. La lunghezza del lato è di 0,15 m al minimo e di 0,20 m al massimo. (12)

    3 È vietato qualsiasi altro dispositivo d’illuminazione applicato fuori del veicolo o diretto verso l’esterno.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
    (4) Introdotta dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
    (5) (6)
    (6) Introdotta dal n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
    (7) Introdotta dal n. I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
    (8) Introdotta dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
    (9) Introdotta dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4693).
    (10) RS 741.11
    (11) Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (12) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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