Art. 19 LIVA dal 2025

Art. 19 Pluralità di prestazioni
1 Prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolarmente.
2 Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate come la prestazione preponderante se sono fornite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (combinazione).
3 Le prestazioni che sono strettamente correlate sotto il profilo economico e che si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile costituiscono un’operazione economica unica e sono trattate come una prestazione complessiva.
4 Le prestazioni accessorie, quali la fornitura di imballaggi, sono trattate fiscalmente come la prestazione principale.
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