LStup Art. 18d - In relazione alla cura di tossicomani

Einleitung zur Rechtsnorm LStup:



Art. 18d LStup dal 2023

Art. 18d Legge sugli stupefacenti (LStup) drucken

Art. 18d (1) In relazione alla cura di tossicomani

1 Le autorit e le istituzioni competenti per l’esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalit allo scopo di verificare le condizioni e l’andamento delle cure prestate a tossicomani.

2 Garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tecniche e organizzative.

3 Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:

  • a. le autorit e istituzioni competenti per il trattamento dei dati;
  • b. i dati da trattare;
  • c. i flussi di dati;
  • d. i diritti d’accesso.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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