Art. 18a LPD dal 2019
Art. 18a (1) Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali
1 Se vengono raccolti dati personali, gli organi federali hanno l’obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.
2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:a. l’identit del detentore della collezione di dati;b. le finalit del trattamento dei dati;c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati;d. il diritto d’accesso di cui all’articolo 8;e. le conseguenze del suo rifiuto di fornire i dati personali richiesti.
3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.
4 L’obbligo di informare degli organi federali decade se la persona interessata era gi stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppureb. l’informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.5 Se l’obbligo di informare pregiudica la competitivit di un organo federale, il Consiglio federale può limitare tale obbligo alle raccolte di dati degni di particolare protezione e di profili della personalit .
(1) Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 ([RU 2010 3387 ]3418; [FF 2009 5873]).
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