LStup Art. 18a - Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

Einleitung zur Rechtsnorm LStup:



Art. 18a LStup dal 2023

Art. 18a Legge sugli stupefacenti (LStup) drucken

Art. 18a Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle autorit competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (1) è parificata alla comunicazione di dati personali fra organi federali.

(1) Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunit europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunit europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunit europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.311).

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