LAgr Art. 187d - Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2013

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 187d LAgr dal 2025

Art. 187d Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 187d (1) Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2013

1

 Entro il 30 giugno 2016 il Consiglio federale presenta un rapporto in cui definisce una metodica per valutare l’utilità delle piante geneticamente modificate. Tale metodica dovrà permettere di valutare se, rispetto ai prodotti agricoli e ai mezzi di produzione tradizionali, le piante geneticamente modificate sono vantaggiose per la produzione, i consumatori e l’ambiente. Sulla base della metodica elaborata, il Consiglio federale presenta un bilancio costi-benefici delle piante geneticamente modificate esistenti in Svizzera al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2013 (2) della presente legge.

2

 Entro la fine del 2014 il Consiglio federale definisce, d’intesa con i Cantoni e le categorie, gli obiettivi e le strategie relativi alla diagnosi e alla sorveglianza della resistenza agli antibiotici, nonché alla riduzione del loro impiego.

3 Nel formulare gli obiettivi e le strategie conformemente al capoverso 2, occorre tenere conto in particolare:

  • a. degli obiettivi ambientali per l’agricoltura;
  • b. delle raccomandazioni e direttive internazionali;
  • c. dello stato attuale della scienza.
  • 4

     La Confederazione e i Cantoni esaminano, sulla base di un rapporto, se gli obiettivi di cui al capoverso 2 sono stati raggiunti e adottano all’occorrenza i provvedimenti necessari.

    (1) Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
    (2) RU 2013 3463

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