OETV Art. 187 - Pneumatici

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 187 OETV dal 2022

Art. 187 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 187 Capitolo 3: Ruote, pneumatici, dispositivo di guida Pneumatici

1 Per i rimorchi gli pneumatici devono essere adatti a una velocit di 100 km/h. (1)

2 Per i rimorchi la cui velocit massima è limitata, come anche per i rimorchi trainati soltanto da veicoli a motore con velocit massima limitata, sono sufficienti pneumatici adatti per la velocit massima autorizzata.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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