Art. 186 OETV dal 2025
Art. 186 Assi, sospensioni
1 Gli assi dei rimorchi devono essere molleggiati.
2 Questa disposizione non si applica:a. agli assi oscillanti nell’asse longitudinale o agli assi simili;b. ai rimorchi trainati da veicoli trattori la cui velocità massima non supera 45 km/h;c. ai rimorchi sui quali le sospensioni sarebbero inopportune, per esempio in seguito ad uso frequente su terreni vari.
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