CPM Art. 185 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 185 CPM dal 2025

Art. 185 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 185 Prescrizione dell’esecuzione (1)

1 L’esecuzione di una multa disciplinare cade in prescrizione tre anni dopo che la decisione che infligge la multa è passata in giudicato.

2 L’esecuzione delle altre pene disciplinari cade in prescrizione 12 mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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