Art. 184 CCS dal 2024

Art. 184 Relazioni con l’estero
1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell’estero.
2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all’Assemblea federale.
3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validit delle ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.