Art. 183 CPM dal 2025

Art. 183 Condizioni personali
1 Soggiace all’ordinamento disciplinare chi è sottoposto al diritto penale militare.
2 La responsabilità disciplinare dei membri del Corpo delle guardie di confine si fonda sulle disposizioni della legge del 24 marzo 2000 (1) sul personale federale e dell’ordinanza del 3 luglio 2001 (2) sul personale federale nonché sulle prescrizioni del pertinente regolamento della Direzione generale delle dogane.
(1) RS 172.220.1(2) RS 172.220.111.3
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.