Art. 180 CPM dal 2025
Art. 180 Ordinamento disciplinare Capo primo: Disposizioni generali Mancanze di disciplina
1 Commette una mancanza di disciplina, per quanto il suo comportamento non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione, chiunque:a. contravviene ai suoi doveri di servizio oppure disturba l’andamento del servizio;b. suscita pubblico scandalo;c. viola le regole fondamentali di comportamento o agisce in modo gravemente sconveniente.
2 Sono equiparati alla mancanza di disciplina:a. i casi poco gravi di reati per i quali il libro primo prevede una pena disciplinare;b. i casi poco gravi di violazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale conformemente alle disposizioni dell’articolo 218 capoverso 3;c. le infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 1951 (1) sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) conformemente alle disposizioni dell’articolo 218 capoverso 4.
(1) [RS 812.121]
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