Art. 180 LAgr dal 2025

Art. 180 Collaborazione con organizzazioni e ditte
1 Nell’esecuzione della legge, la Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di ditte e organizzazioni o istituire apposite organizzazioni.
2 La collaborazione di tali ditte e organizzazioni è sottoposta alla vigilanza statale. I compiti e le attribuzioni devono essere definiti dall’autorità competente. Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest’ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità; ne sono esclusi gli organismi di certificazione a cui è stato affidato il controllo dei prodotti designati secondo l’articolo 14 della presente legge e dell’articolo 41a della legge forestale del 4 ottobre 1991 (1) . (2) È fatto salvo il controllo parlamentare federale e cantonale.
3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono permettere alle suddette ditte e organizzazioni di riscuotere tasse adeguate per la loro attività. Le tariffe necessitano l’autorizzazione del DEFR.
(1) RS 921.0(2) Nuovo testo del terzo per. giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.