Art. 18 LStup dal 2023

Art. 18
1 Le ditte, le persone, gli stabilimenti e gli istituti soggetti al controllo ufficiale sono tenuti a rendere accessibili ai controllori le colture, i locali di fabbricazione, di spaccio e di deposito ed a presentare loro le scorte di stupefacenti, nonché i documenti giustificativi. Essi sono tenuti, su domanda ed in ogni tempo, ad informare le autorit . (1)
2 I funzionari della Confederazione e dei Cantoni incaricati della vigilanza sul traffico degli stupefacenti sono tenuti al segreto, senza limite di tempo, conformemente all’articolo 320 del Codice penale svizzero (2) .
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9; FF 1968 I 489).(2) RS 311.0. Vedi anche l’art. 321bis.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.