Art. 18 LPPC dal 2025

Art. 18 Sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza
1 La Confederazione e i Cantoni realizzano e gestiscono congiuntamente un sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nonché con terzi.
2 La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro alimentazione elettrica.
3 La Confederazione assicura il funzionamento dell’intero sistema.
4 I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione e della sicurezza della loro alimentazione elettrica.
5 Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici.
6 Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per Cantoni e terzi ed emanare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema.
7 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all’abbandono o alla sostituzione del sistema.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Anwendung im Bundesverwaltungsgericht
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
A-4797/2011 | Energie (Übriges) | StromVG; Übertragung; Übertragungsnetz; Bundes; Vorinstanz; ElCom; Beschwerdeführerinnen; Recht; Netzgesellschaft; Quot;; Aufsicht; Verfahren; Übertragungsnetze; Höhe; Transaktion; Bundesverwaltungsgericht; Versorgung; Übertragungsnetzes; Versorgungssicherheit; Verfügung; Verfahrens; Transaktionsprozess; Urteil; Zuständigkeit; Aufsichts; Überprüfung; Überführung; Einhaltung |