Art. 18 LADI1 dal 2024

Art. 18 Sezione 2: Indennit Periodi di attesa (1)
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2 Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono riscuotere per la prima volta l’indennit di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di 12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1. (1)
3 Se l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attivit stagionale o alla fine di un’attivit in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale. (1)
4 ... (6)
5 ... (7)
(1) (4)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
(3) Introdotto dal n. I del DF del 16 dic. 1994 concernente provvedimenti di risanamento nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione (RU 1994 3098; FF 1994 V 530). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
(6) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
(7) Introdotto dal n. I 12 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
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