LAMaI Art. 17a - Esecuzione

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 17a LAMaI dal 2025

Art. 17a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 17a (1) Esecuzione

1 L’istituzione comune (art. 18) esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione per la compensazione dei rischi. Tiene conto degli sforzi tesi a economizzare i costi e impedisce l’aumento della compensazione dei costi. Dopo aver sentito gli assicuratori, stabilisce gli indicatori di morbilità. Ogni indicatore supplementare va sottoposto a un’analisi dell’efficacia.

3 Il Consiglio federale disciplina:

  • a. la riscossione degli interessi di mora e il versamento di interessi rimunerativi;
  • b. il risarcimento del danno;
  • c. il termine scaduto il quale l’istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2014 3345; FF 2013 6733 7221).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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