OETV Art. 178b - Altre esigenze

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 178b OETV dal 2022

Art. 178b Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 178b Altre esigenze

1 I ciclomotori devono essere muniti di un campanello dal suono ben udibile; sono vietati altri avvisatori acustici.

2 Sono applicabili per analogia le prescrizioni generali concernenti l’impianto elettrico e la compatibilit elettromagnetica (art. 80). (1)

3 I ciclomotori con velocit massima per costruzione superiore a 20 km/h oppure con pedalata assistita e velocit superiore a 25 km/h devono essere muniti di un tachimetro situato nel campo visivo del conducente durante la guida. Il tachimetro deve indicare almeno la velocit effettiva. La velocit indicata non può tuttavia superare quella effettiva del 10 per cento più 4 km/h. (2)

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(2) Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2022 14).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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