CPM Art. 178 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 178 CPM dal 2025

Art. 178 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 178 Denuncia mendace (1)

1.Chiunque denuncia ad un capo o ad un’altra autorità militare o civile come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria.

2.Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una man-canza di disciplina, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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