Art. 176 CPM dal 2025

Art. 176 Dei reati contro l’amministrazione della giustizia Favoreggiamento (1)
1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero (2) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. (3)
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3 Se il colpevole favorisce un congiunto o un’altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena. (5)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).(2) RS 311.0
(3) Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
(5) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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