Art. 175 Disposizioni comuni (1)
1 Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto. La registrazione su supporti di dati e d’immagini è equiparata a scritti, se servono allo stesso scopo. (2)
2 Documenti pubblici sono quelli emanati da un’autorit? , da un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualit? . Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dell’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
3 Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).