CPM Art. 172 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 172 CPM dal 2025

Art. 172 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 172 Della falsità in atti Falsità in documenti (1)

1.Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica,fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria

2.Nei casi di esigua gravità si applica una pena disciplinare. (2)

(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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