Art. 171 CPM dal 2023

Art. 171 Perturbamento di pubblici servizi (1)
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,
chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.