Art. 17 LImT dal 2025

Art. 17
1 L’aliquota d’imposta applicabile alle sorte di sigari e sigarette fabbricate in Svizzera è prestabilita dall’UDSC secondo i rapporti che il fabbricante deve presentare conformemente alle disposizioni dell’ordinanza 15 dicembre 1969 (1) concernente l’imposizione sul tabacco.
2 A richiesta, l’aliquota d’imposta per le sorte di sigari e sigarette che un importatore importa regolarmente è pure stabilita conformemente al capoverso 1.
(1) Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco (RS 641.311).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.